La maggior parte delle compravendite immobiliari fra privati vede l’intervento di un intermediario professionale, l’agenzia immobiliare. La complessità delle operazioni legate ad una compravendita e le competenze dalla stessa richieste rendono infatti consigliabile avvalersi di un operatore professionale, in grado di assistere il privato, compratore e venditore dell’immobile, e metterlo in contatto con il maggior numero di potenziali opportunità.
Il ricorso ad un professionista fornisce al soggetto maggiori garanzie sul buon esito dell’affare oltre a tutti i servizi che l’intermediario è tenuto a fornire ad entrambe le parti venditore e compratore.
L’art. 1754 del Codice Civile identifica il mediatore (agente immobiliare) come quella figura professionale che mette in relazione due o più parti (venditore e compratore) per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza.
Oltre all’attività fondamentale di mettere in contatto le parti, l’agente immobiliare ha, ai sensi del comma 1 dell’art. 1759 del Codice Civile, un specifico “obbligo di comunicare alle parti le circostanze (a lui note), relative alla valutazione e sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso”. Tale disposizione è volta ad impedire che un mediatore, per lucrare un compenso, svolga l’attività di intermediazione anche nella consapevolezza che le parti concluderanno certamente un affare privo di convenienza cioè caratterizzato da un vizio d’origine e quindi destinato a essere annullato dalle parti. Dall’enunciato del suddetto articolo si può così sintetizzare il principale dovere del mediatore, consistente nell’obbligo di informare le parti di tutti gli elementi conosciuti o conoscibili secondo il criterio della diligenza professionale.